IMPORTANTE: MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
18/11/2016
Come è noto ogni attività lavorativa è obbligata a verificare l’impianto di Terra con cadenza periodica.
Sono soggette alla Verifica dell’impianto di Messa a Terra con periodicità biennale tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali, indicate anche dal DPR 462/01:
•Cantieri;
•Locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
•Nei luoghi identificati con la sigla MARCI (MAggior Rischio in Caso di Incendio come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile eccetera);
•In luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW ovvero 100’000 kCal);
•In generale in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011.
Sono invece soggette alla Verifica dell’Impianto di Messa a Terra quinquennale tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del D.M. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot). In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all’Inail il controllo a campione della “conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici”.
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.