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SICUREZZA: IL MODELLO OT24 PER IL 2017

L'Inail premia con uno "sconto" le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Lo sconto, che si traduce in una riduzione del tasso di premio applicabile all'azienda, è riconosciuto in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo (ad esempio fino a 10 lavoratori-anno riduzione del 28%).

Sul sito dell’Inail è disponibile il modello OT24 con il quale verificare se si hanno i requisiti per ottenere questa riduzione di tasso. Di seguito il link per scaricare il modello per il 2017:(https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_ot_24_2017.pdf?section=atti-e-documenti)

L’Inail ha poi messo a disposizione un utile questionario per effettuare un’autovalutazione per l’osservanza di alcune delle principali norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Di seguito il link per scaricare questo questionario di autovalutazione:(https://www.inail.it/cs/internet/docs/questionarioautovalutazioneot24.pdf?section=atti-e-documenti)

Per le aziende nel primo biennio di attività è possibile richiedere la riduzione del tasso mediante il modello OT20, con cui si dichiara che sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.

In pratica il datore di lavoro dichiara che:

- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008);

- il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del RSPP o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/08, svolge direttamente i compiti del RSPP previa frequentazione di apposito corso;

- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente;

- la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa;

- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità;

- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti;

-  si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato;

- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata formazione;

- sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza e si è provveduto alla loro formazione;

- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza;

- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi;

- ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica;

- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI).

Si ricorda che per alcuni adempimenti è possibile dichiararlo NON APPLICABILE qualora l’adempimento non sia previsto per legge per la realtà aziendale del richiedente.  Di seguito il link per il modello OT20 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_084644.pdf?section=atti-e-documenti)

Informazioni, chiarimenti o una copia dei modelli OT20 e OT24 possono essere richiesti allo sportello sicurezza (quality@autonomartigiani.it).

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