La norma, art. 36 D.lgs. 81/2015 (già art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003) prevede che l’utilizzatore debba comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione deve essere presentata alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali (se presenti) o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’obbligo quest’anno vale per i contratti stipulati nell’anno 2016.
I mancati adempimenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro.
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