Come si ricorderà in base all’articolo 29 del D.lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), su appaltatore e committente (imprenditore o datore di lavoro) incombe il regime della responsabilità solidale e dunque tanto il committente quanto l’appaltatore sono tenuti a pagare i crediti da lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell’appalto e dai lavoratori autonomi. La Legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) all’art. 4, comma 31, ha derogato al regime di responsabilità solidale del committente. Quest’ultimo, chiamato in giudizio per il soddisfacimento dei crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto, prima del DL 25/2017 poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della cosiddetta preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Il lavoratore in sostanza doveva agire prima verso il proprio datore di lavoro e solo dopo verso il committente.
Il DL 25/2017 ha abrogato proprio quest’ultima norma e i lavoratori in credito potranno rivolgersi subito al committente che, tuttavia, non avendo la facoltà di controllare il dipendente dell’appaltatore o le informazioni relative ai diritti vantati, sarà costretto a pagare immediatamente per infrazioni commesse dall’impresa a cui aveva affidato l’appalto. L’istituto della responsabilità solidale va quindi a danneggiare tutti gli attori della filiera delle costruzioni, anche i dipendenti che attraverso questa norma si vogliono tutelare. ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha espresso forte dissenso rispetto a tale decreto che, oltre a rappresentare un passo indietro rispetto al passato, non tutela le imprese regolari.