INAPA INFORMA: LA NASPI PER LE NEOMAMME
27/10/2017
L’arrivo di un figlio, per una madre, rappresenta una grave difficoltà nel conciliare i tempi di lavoro con la cura di un neonato. Per questo motivo capita che alcune lavoratrici decidano di lasciare il proprio lavoro, scegliendo di ricorrere all’indennità di disoccupazione NASPI.
Quest’ultima, generalmente, NON viene concessa in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto, in quanto non vi è la perdita involontaria della propria occupazione.
La normativa ha previsto delle eccezioni qualora le dimissioni avvengano:
- per mancato pagamento di una o più retribuzioni;
- per aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- per cambi peggiorativi delle mansioni;
- per mobbing;
- per spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che ci siano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
- per comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
- durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
In quest’ultimo caso le dimissioni presentate da una lavoratrice madre, nel periodo che va dall’inizio della gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino, sono riconosciute utili per il diritto a percepire l’indennità NASPI.
Una neomamma lavoratrice, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, può quindi percepire la disoccupazione se recede dal rapporto di lavoro entro e non oltre il compimento di un anno di vita del proprio figlio.
Il Testo unico sulla maternità prevede che le dimissioni possano essere considerate valide solamente se presentate e convalidate presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, questo a tutela della neomamma lavoratrice. Quest’ultima, in questo caso, non è tenuta a seguire le regole previste dalla normativa del preavviso.
Questo tipo di dimissioni, pur essendo una deroga speciale, però non esula la madre a rispettare i doveri previsti dalle leggi che regolano l’istituto della NASPI. Il primo obbligo è quello di impegnarsi a ricercare una nuova occupazione. La lavoratrice, pertanto, dovrà recarsi al centro dell’impiego di competenza per rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità ad un nuovo lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Patronato Inapa presso gli uffici della Confartigianato Imprese di Crema (Via IV Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 e di Pandino (Piazza Vittorio Emanuele III°, 2 Tel. 0373-970436) il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00