SICUREZZA: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
22/11/2017
L'obbligo valutativo di questo fattore di rischio lavorativo è entrato in vigore alla fine del 2010. Tuttavia, come ogni valutazione, deve essere tenuta aggiornata, soprattutto se riguarda fattori di rischio variabili come quelli correlati all'organizzazione del lavoro. A questo proposito sono possibili due situazioni: la prima in cui ci sono state modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro (ad es. una significativa riduzione del personale, una ridistribuzione dei compiti lavorativi, l'introduzione di metodi o strumenti lavorativi differenti, ecc.) o sono presenti segnalazioni giunte al medico o al datore di lavoro di situazioni singole di disagio lavorativo o si sono verificati infortuni o incidenti legati a questo rischio. In questo primo caso, il dlgs 81/08 riporta che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata senza attendere la sua “naturale” scadenza.
Il secondo caso riguarda invece la situazione rimasta praticamente immutata senza che siano emersi particolari fattori di rischio. In questo caso la proposta metodologica dell'INAIL è quella di ripetere la valutazione del rischio stress lavoro correlato ogni 2 anni.
La ripetizione può essere comunque effettuata con lo stesso modello utilizzato nella precedente valutazione: si potrà poi procedere ad un confronto dei risultati. Se ne risulta un livello di rischio inferiore, il datore di lavoro ha la conferma che le azioni intraprese in seguito alla precedente analisi sono state efficaci. Al contrario un accentuarsi di questo rischio porta il datore di lavoro alla necessità di implementare azioni finalizzate alla riduzione della situazione di rischio che si è venuta a creare.
Si consiglia pertanto a tutte le aziende di verificare la data del proprio documento e ad aggiornarlo se del caso tramite il proprio consulente aziendale della sicurezza in quanto, come più volte ricordato, il servizio effettuato dall’Associazione riguardava l’elaborazione della Valutazione in fase di prima applicazione al fine di consentire il tempestivo adempimento della normativa.