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BORSE DI PLASTICA: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2018

Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 3 agosto 2017 n. 123 che all’articolo 9-bis recepisce la direttiva europea 2015/720 e detta disposizioni relative all’utilizzo di buste di plastica per la distribuzione dei prodotti e alla loro commercializzazione.

La norma distingue le borse di plastica in 3 gruppi:

1) Borse in plastica utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite a fini igienici (reparti ortofrutta,panetteria, gastronomia, macelleria pescheria)

2) Borse in plastica per il trasporto (distribuite ad esempio alla cassa)

3) Borse in plastica riutilizzabili per il trasporto di merci in plastica tradizionale

Queste le caratteristiche tecniche dei sacchetti e delle borse di plastica per la loro commercializzazione.

1) Borse in plastica utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite a fini igienici (reparti ortofrutta,panetteria, gastronomia, macelleria pescheria)

– Spessore del materiale della singola parete: inferiore a 15 micron

– Le borse devono essere certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili.

– Il contenuto minimo di materia prima rinnovabile (certificato EN 16640:2017 da organismi accreditati) deve essere almeno il 40% a partire dal 1° gennaio 2018. Successivamente dovrà passare al 50% a partire dal 1° gennaio 2020; ed infine essere del 60% dal 1° gennaio 2021)

– Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA): DM 21/3/1973 e Regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06

– Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché le diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del… %, prodotta da…”)

2) Borse in plastica per il trasporto (distribuite ad esempio alla cassa)

– Nessun limite di spessore del materiale della singola parete

– Le borse devono essere certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili.

– Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da…”)

3) Borse in plastica riutilizzabili per il trasporto di merci in plastica tradizionale

Borse con maniglia esterna:

– Spessore del materiale (della singola parete) superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata);

– Spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

Borse con maniglia interna:

– Spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata);

– Spessore del materiale (della singola parete) superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di… micron e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”)

Tutte le borse di plastica con le nuove caratteristiche sopra elencate potranno essere commercializzate solo a pagamento, non potranno quindi essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino della spesa (o dalla fattura d’acquisto delle merci).

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