giovedì 25 aprile 2024 Vai al profilo Facebook dell'Associazione

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE: ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

Molti istituti scolastici da tempo hanno iniziato a contattare le aziende e le imprese artigiane per trovare una collocazione per attività di stage / alternanza scuola-lavoro (come previsto dalla legge “la buona scuola” di recentissima pubblicazione). Conviene ricordare quindi i principali adempimenti per la sicurezza nel caso in cui le aziende decidano di accogliere uno o più alunni per uno stage presso la loro sede.

È evidente che in questo caso lo studente / stagista è assimilato al lavoratore (art. 2 dlgs 81/08) e quindi ad esso si applicano gli stessi adempimenti che sono necessari per un qualsiasi altro lavoratore.

La situazione varia da ditta a ditta. Maggiore attenzione necessita il caso di un lavoratore autonomo  o di una ditta composta unicamente dal titolare senza dipendenti, eventualmente  con il supporto di uno o più coadiuvanti familiari. Questi nel momento in cui introducono un lavoratore, diventano soggetti a tutto il dlgs 81/08. Elenchiamo i principali adempimenti cui diventano soggetti:

valutazione dei rischi compresa valutazione rischi per lavoratori minori nel caso in cui lo stagista sia minorenne e della valutazione dei rischi per lavoratrici madre nel caso in cui lo stagista sia una donna

sorveglianza sanitaria unicamente per lo stagista (nel caso di lavorazioni a rischio)

formazione del datore di lavoro come RSPP, Addetto primo soccorso, Addetto prevenzione incendi e dello stagista (coinvolgendo i genitori in caso di minorenni)

eventuali misure quali rumore, vibrazioni, sostanze chimiche

fornitura allo stagista di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto …)

Ricordiamo che ciascuno degli adempimenti citati sopra è associato ad una sanzione in caso di non rispetto: parliamo di qualche migliaia di euro minimo.

Ovviamente la situazione è differente per una realtà che già abbia dipendenti: la valutazione dei rischi già è stata predisposta ed al massimo occorre integrarla ad esempio con quella delle lavoratrici madre se prima in azienda non vi fossero donne e la stagista invece lo fosse, e con quella dei lavoratori minori qualora chi arriva non avesse ancora 18 anni.

Rimane la visita medica (nel caso di lavorazioni a rischio) e la fornitura dei Dispostivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali ….) e la formazione dello stagista (generale, specifica o l’integrazione) qualora la scuola vi avesse già provveduto.

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti allo sportello sicurezza (quality@autonomartigiani.it).

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