ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE: ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA
16/03/2018
Molti istituti scolastici da tempo hanno iniziato a contattare le aziende e le imprese artigiane per trovare una collocazione per attività di stage / alternanza scuola-lavoro (come previsto dalla legge “la buona scuola” di recentissima pubblicazione). Conviene ricordare quindi i principali adempimenti per la sicurezza nel caso in cui le aziende decidano di accogliere uno o più alunni per uno stage presso la loro sede.
È evidente che in questo caso lo studente / stagista è assimilato al lavoratore (art. 2 dlgs 81/08) e quindi ad esso si applicano gli stessi adempimenti che sono necessari per un qualsiasi altro lavoratore.
La situazione varia da ditta a ditta. Maggiore attenzione necessita il caso di un lavoratore autonomo o di una ditta composta unicamente dal titolare senza dipendenti, eventualmente con il supporto di uno o più coadiuvanti familiari. Questi nel momento in cui introducono un lavoratore, diventano soggetti a tutto il dlgs 81/08. Elenchiamo i principali adempimenti cui diventano soggetti:
valutazione dei rischi compresa valutazione rischi per lavoratori minori nel caso in cui lo stagista sia minorenne e della valutazione dei rischi per lavoratrici madre nel caso in cui lo stagista sia una donna
sorveglianza sanitaria unicamente per lo stagista (nel caso di lavorazioni a rischio)
formazione del datore di lavoro come RSPP, Addetto primo soccorso, Addetto prevenzione incendi e dello stagista (coinvolgendo i genitori in caso di minorenni)
eventuali misure quali rumore, vibrazioni, sostanze chimiche
fornitura allo stagista di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto …)
Ricordiamo che ciascuno degli adempimenti citati sopra è associato ad una sanzione in caso di non rispetto: parliamo di qualche migliaia di euro minimo.
Ovviamente la situazione è differente per una realtà che già abbia dipendenti: la valutazione dei rischi già è stata predisposta ed al massimo occorre integrarla ad esempio con quella delle lavoratrici madre se prima in azienda non vi fossero donne e la stagista invece lo fosse, e con quella dei lavoratori minori qualora chi arriva non avesse ancora 18 anni.
Rimane la visita medica (nel caso di lavorazioni a rischio) e la fornitura dei Dispostivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali ….) e la formazione dello stagista (generale, specifica o l’integrazione) qualora la scuola vi avesse già provveduto.
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti allo sportello sicurezza (quality@autonomartigiani.it).