NUOVE REGOLE PER I TIROCINI FORMATIVI
08/06/2018
La Regione Lombardia ha recepito e attuato l’Accordo 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in tema di tirocini formativi extracurriculari, emanando il DGR 6286/201e il DGR 7763/2018.
A partire dal 9 giugno 2018 entreranno quindi in vigore le nuove norme regionali che disciplinano la stipula dei tirocini formativi.
Nei nuovi Indirizzi si ribadisce che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento lavorativo.
Si evidenziano, di seguito, gli elementi della normativa di maggiore interesse e novità per le imprese.
- Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per attività lavorative elementari.
- Viene introdotto il divieto di attivare tirocini formativi extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate a quella professione.
- La durata del tirocinio non sarà più connessa al periodo di ottenimento del titolo di studio del tirocinante ma al livello di competenze che dovranno essere acquisite durante lo svolgimento del tirocinio (durata massima 12 mesi e durata minima 2 mesi).
- Vengono definite puntualmente le possibilità di interruzione da parte dell’azienda ospitante e del soggetto promotore: in caso di gravi inadempienze o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
- L’indennità minima di tirocinio viene alzata a € 500 e viene prevista la possibilità di riparametrazione mensile se la frequenza è inferiore dell’80% delle ore previste, in ogni caso non può scendere sotto i € 300.
- Viene introdotto un monitoraggio quindicinale a carico dell’ente promotore per valutare la qualità del tirocinio ed un monitoraggio, anche in loco da parte di Regione Lombardia.
- Vengono disciplinate puntualmente le violazioni e le sanzioni che passano dall’intimazione alla cessazione immediata del tirocinio, all’interdizione all’attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi fino ad arrivare alla riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Si chiarisce infine che i tirocini extracurriculari rivolti a studenti (tirocini estivi) possono essere attivati solo dai CPI.
Attenzione: ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina continua ad applicarsi la vecchia normativa di riferimento (anche in caso di proroga se ammissibile).