La mancata trasmissione all’Enea della comunicazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comporta la perdita della detrazione
11/05/2019
Con la risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati comporti la perdita del diritto alle detrazioni.
Al riguardo Confartigianato era intervenuta nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico a sostegno di tale interpretazione e in tal senso il citato Ministero si è espresso nel parere (citato nella risoluzione) reso all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, con l’art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 205 del 2017, il Legislatore ha aggiunto nell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 il comma 2-bis: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
In merito, si è così definitivamente espressa l’Agenzia: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.”