ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 21 MARZO 2020
22/03/2020
In attesa della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori misure mirate al contenimento del contagio Covid-19, si riassume per opportuna conoscenza le principali restrizioni previste dall’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia (che si allega per una lettura completa).
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni dei precedenti provvedimenti governativi con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento di sicurezza – e la conseguente ammenda fino a cinquemila euro;
- la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- il fermo delle attività nei cantieri edili, previa concessione del termine per la messa in sicurezza,. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la sospensione del le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
- la sospensione delle le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020