giovedì 25 aprile 2024 Vai al profilo Facebook dell'Associazione

REGIONE LOMBARDIA: NUOVA ORDINANZA IN VIGORE SINO AL 30 GIUGNO. CONFERMATO OBBLIGO MASCHERINA E RILEVAMENTO TEMPERATURA

Regione Lombardia ha emanato una nuova ordinanza (in allegato) per la “prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19” che sarà in vigore da lunedì 15 a martedì 30 giugno.

Il nuovo provvedimento regionale, integrando le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno scorso (in vigore fino al 14 luglio), ha confermato l’obbligo su tutto il territorio regionale dell’uso della mascherina o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca ogni volta che ci si rechi fuori dall’abitazione, mantenendo comunque la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in ogni attività sociale, provvedendo ad una puntuale disinfezione delle mani e adottando tutte le misure precauzionali a proteggere se stessi e gli altri dal contagio.

L’ordinanza ha ribadito, inoltre, l’obbligatorietà per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea del personale dipendente prima dell’accesso al luogo di lavoro o qualora, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi da infezione da Covid (es: tosse, raffreddore, congiuntivite, difficoltà respiratorie, ecc).

Viene altresì “fortemente raccomandata” la rilevazione della temperatura anche ai clienti/utenti prima dell’accesso in azienda.

Per le attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Fermo restando l’obbligatorietà per tutte le attività di ottemperare, per poter operare, a quanto previsto dal “Protocollo Condiviso” del 24 aprile scorso e alle indicazioni emanate dagli organismi competenti (Inail, Iss, ecc), il provvedimento di Regione Lombardia ha riproposto le “Linee Guide” (in allegato) da adottare per lo svolgimento di particolari attività, tra cui ricordiamo:

  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Ristorazione (con Cerimonie)
  • Commercio al dettaglio
  • Uffici aperti al pubblico
  • Manutenzione del verde

Nelle note tecniche delle “Linee Guida” viene ribadito di privilegiare, rispetto all’uso dei guanti monouso, la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Confermate le indicazioni per quanto riguarda il ricambio d’aria e l’uso degli impianti di climatizzazione nelle attività di ristorazione, servizi alla persona, commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico che prevedono:

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

 

 

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