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DAL 15 OTTOBRE SCATTA L'OBBLIGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre e integrato dal DPCM del 12 ottobre u.s., all'art. 3 ha previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.

L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati ivi inclusi i liberi professionisti, gli autonomi (artigiani, commercianti, ecc), nonché le collaborazioni occasionali.

La certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) viene rilasciata qualora si realizzi una delle seguenti condizioni:

1) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

2) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;

3) l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

L’esibizione del GREEN PASS non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Così come non sono sottoposti all’obbligo del Green Pass coloro che svolgono continuativamente attività di Smart Working.

Non è possibile, però, individuare i lavoratori da adibire allo Smart Working sulla base del mancato possesso della certificazione verde.

VERIFICHE

I datori di lavoro dovranno verificare il possesso del GREEN PASS dei propri dipendenti e di quanti si recano negli spazi aziendali per fornire prestazioni lavorative (liberi professionisti, lavoratori autonomi, soggetti che effettuano formazione o volontariato, ecc), definendo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro, possono altresì, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Al fine della verifica del Green Pass il lavoratore potrà mostrare sia la certificazione in formato cartaceo che in formato digitale.

Il possesso del Green Pass non può essere oggetto di “AUTOCERTIFICAZIONE”.

L’incaricato al controllo procederà quindi alla lettura del “QR CODE” tramite l’applicazione “Verifica C19” che mostrerà le informazioni principali in esso contenute:

  • Nome, cognome, data di nascita dell’intestatario del certificato;
  • Validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app “Verifica C19” e quelli di un di un documento di identità mostrato dall’interessato.

I lavoratori autonomi e i professionisti che accedono in luoghi di lavoro per lo svolgimento della propria attività dovranno essere controllati dai soggetti incaricati alla verifica dal proprio datore di lavoro.

Cosi come il titolare dell’azienda che opera al suo interno sarà soggetto al controllo del Green Pass dal personale incaricato alle verifiche.

Si ricorda che è vietato:

- raccogliere dati riferiti alla persona controllata, fare copie cartacee o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

- assumere o conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica del green pass;

- procedere alla verifica di dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679;

I dipendenti che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e viene mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore che non è in grado di esibire il Green Pass valido e sostituirlo temporaneamente per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

MULTE E SANZIONI 

L’accesso ai luoghi di lavoro da parte del dipendente in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass comporta l’applicazione allo stesso di una sanzione pecuniaria da € 600 a € 1.500.

Per i datori di lavoro che non verifichino il regolare possesso del Green Pass dei lavoratori e che non abbiano predisposto le modalità organizzative di controllo, è prevista una sanzione da € 400 a € 1.000.

Il “Green Pass” non fa venire meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli attualmente vigenti e che devono essere ancora applicate presso le attività produttive.

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