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EDILIZIA: Durc di congruità in vigore dal 1° novembre 2021

Dal 1° novembre è entrato in vigore il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili definito con il Dm n. 143 del 25 giugno scorso (allegato 1), in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. L’obiettivo del provvedimento è quello di combattere il fenomeno del “lavoro nero” e fare in modo che la forza lavoro utilizzata nei cantieri sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato all’impresa.

Come indicato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale, la congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La verifica della congruità, è effettuata in relazione agli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 (allegato 2) e si applica:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70 mila euro.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

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