giovedì 25 aprile 2024 Vai al profilo Facebook dell'Associazione

Tatuaggi e piercing: approvate da Regione Lombardia le Disposizione attuative della nuova legge di settore

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato le DISPOSIZIONI ATTUATIVE  previste dalla nuova legge regionale (13/2021) che discilina le attività di piercing e tatuaggio.

Ricordiamo i principali contenuti della normativa regionale in vigore:

FORMAZIONE ABILITANTE

Accesso alla professione
Per lo svolgimento delle attività è necessaria la frequenza a specifici Corsi di Formazione (uno per il tatuaggio e uno per il piercing) con l’obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze in varie materie.
Tali corsi formativ sono di 1500 ore complessive, di cui 1000 di attività teorico pratiche da realizzarsi presso la sede dell’ente formativo accreditato e 500 di tirocinio.

Tali obblighi formativi non si applicano agli operatori che sono già in possesso dell’attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del “quadro regionale degli standard professionali” (QRSP) di operatore di tatuaggio e piercing conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da Enti accreditati.

Aggiornamento formativo
E’ stato introdotto inoltre l’obbligo per tutti gli operatori, anche quelli che già operano al momento di entrata in vigore della legge, di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Coloro i quali sono esentati dal percorso formativo di 1500 ore devono effettuare il corso di aggiornamento entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge Regionale in questione.

ESERCIZIO DI ATTIVITA’
L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing deve avvenire sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari definiti dalle disposizione attuative recentemente emanate ed è soggetto a Scia da presentare al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività.
Analogamente risultano soggette a Scia anche l’apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede in cui le attività vengono svolte.

DIVIETI E SANZIONI
L’articolo 5 e l’articolo 7 della nuova legge prevedono una serie di divieti e sanzioni (da € 1.500 a € 15.000) sia per quanto riguarda l’attività di tatuaggio che di piercing.

DISPOSIZIONI PER I MINORENNI
Per quanto riguarda l’esecuzione di tatuaggi e piercing su minori di anni diciotto è sempre necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile. Ribadito il divieto di esecuzione di tatuaggi sui minori di 16 anni, nonché l’esecuzione di piercing sui minori di 14 anni.
Sui minori di anni quattordici è consentita l’esecuzione del piercing al lobo dell’orecchio con il consenso specifico di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile.

FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Anche l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing svolte in occasioni di fiere o altri eventi pubblici al di fuori del normale ambiente di lavoro è soggetto a presentazione della Scia.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Per quanto riguarda le informazioni al pubblico, è previsto l’obbligo di affiggere in modo visibile le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e prodotti utilizzati, nonché l’informativa circa i rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Altresì è previsto l’obbligo di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono al trattamento il consenso informato sui rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione in base a quanto previsto dalle disposizioni attuative.

La delibera stabilisce inoltre che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie può continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali.

L'Ufficio Segreteria della Confartigianato Imprese Crema (Tel. 0373-87112)) è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

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