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“BONUS EDILIZA”: DAL 27 MAGGIO INDICAZIONE SU CONTRATTI E FATTURE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DEGLI EDILI APPLICATO

Si informa che a far tempo dal 27 maggio 2022 la detrazione in dichiarazione dei redditi o la possibilità di optare per la relativa cessione del credito/sconto in fattura nell’ambito dei “bonus edilizi” è subordinata al fatto che per i “lavori edili” l’impresa affidataria riporti l’indicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto applicato.

Detta indicazione dovrà essere riportata:

-sia sul contratto di affidamento delle opere

-che sulle relative fatture emesse.

L’obbligo si applica alle sole imprese “edili”, con esclusione delle imprese “impiantiste” ed è riferita ai soli interventi di “importo complessivo” superiore a € 70.000.

La disposizione in questione, come descritto in premessa, è stata introdotta per poter usufruire della detrazione o della successiva opzione per la cessione del credito/sconto in fattura derivante dagli interventi edili relativi a:

  • “Superbonus 110%”;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • “Bonus Facciate;
  • “Bonus mobili” e “bonus verde”.
     
    Non sono soggetti al suddetto nuovo obbligo gli interventi riferiti a:
  • opere di riqualificazione energetica;
  • interventi da “sismabonus”;
  • opere di recupero del patrimonio immobiliare.
     
    Nel caso in cui l’appaltatore principale sia privo di dipendenti e subappalti i lavori ad un impresa con lavoratori dipendenti si ritiene che il riferimento al Contratto applicato debba essere indicato nel contratto di subappalto redatto tra le parti nonché sulle fatture emesse dal subappaltatore all’appaltatore.
     
    L’appaltatore/prestatore d’opera è tenuto ad attestare nel contratto stipulato di applicare un contratto collettivo di lavoro del settore edile, indipendentemente che si tratti di un contratto nazionale o di 2° livello territoriale (regionale, provinciale o aziendale) regolarmente sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative.
     
    Per quanto concerne l’indicazione in fattura la norma dispone l’obbligo di indicazione del contratto collettivo applicato senza che sia previsto un campo specifico nel formato XLM. Si ritiene pertanto che il dato vada inserito in qualsiasi campo testuale, sia nell’ambito della descrizione della prestazione resa o come nota in calce alla fattura.
     
    La genericità della disposizione porta ritenere che in tutte le fatture emesse vada riportato il contratto applicato, anche se si tratta di fatture di acconto, di SAL e così via.

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