ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: AL VIA LE NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023
1/11/2023
Dal 1° gennaio sono entrate in vigore gli obblighi introdotti dal DL 116/2020 che riguardano l’etichettatura degli imballaggi.
Il decreto prevede che i produttori di imballaggi li etichettino in modo da garantire le corrette modalità di recupero degli stessi. L’etichettatura potrà essere stampigliata sull’imballaggio, in uno o più punti in modo che sia ben visibile all’utilizzatore successivo, oppure descritta sui documenti fiscali (fatture o bolle di accompagnamento).
La codifica che dovrà essere riportata è la codifica presente nella decisone 97/129/CE.
Questo decreto interessa tutte le imprese, sia quelle che operano con altre imprese (B2B) sia quelle che invece operano con il consumatore finale (B2C).
Nello scambio B2B è necessario riportare la codifica della Decisione citata nei documenti fiscali (Bolle di accompagnamento o fatture), qualora il codice dell’imballaggio non sia già stampigliato su di esso.
Nello scambio B2C è necessario informare il cliente finale attraverso il codice riportato sul prodotto finale. Pensiamo ad esempio ai prodotti artigianali alimentari, venduti confezionati o venduti sfusi. Nella vendita sfusa è previsto integrare il libro che contiene le etichette di composizione dell’alimento (ingredienti, allergeni, scadenze, ecc…) con le etichette ambientali degli imballaggi con i quali verranno confezionati, salvo il fatto che l’abbiano già stampata sull’imballaggio.
È inoltre possibile l’utilizzo di strumenti digitali che riportino alle informazioni richieste dal DL 116/2020: QR Code o Codici a barre che riportino ai siti aziendali dove viene presentata la composizione dell’imballaggio