Monday, December 9, 2024 Vai al profilo Facebook dell'Associazione

Preambolo

  1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi
    1. La Confartigianato-Imprese ha l’obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel “fare impresa” incentrato sulla persona dell’imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell’attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di “valore artigiano”. Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:
      1. la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,
      2. l’elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,
      3. la creazione di imprenditorialità,
      4. la tendenza costante all’ammodernamento tecnologico,
      5. la capacità di espressione della cultura dei territori,
      6. la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale. 
    2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il “saper fare” delle imprese e degli imprenditori.
  2. Confartigianato-Imprese: i valori
    1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:
      1. il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
      2. il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all’interno dell’impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;
      3. il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
      4. il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.
  3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone
    1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.
    2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell’accesso agli incarichi associativi.
  4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio
    1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.
    2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all’utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.
  5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi
    1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l’azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l’individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l’offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.
      Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell’Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L’Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una “prospettiva europea” è quindi fondamentale.
    2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.
    3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell’impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.
    4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.
    5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l’espressione dei valori della Confartigianato-Imprese.
    6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.
    7. L’obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L’erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all’obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.
    8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

Costituzione

Articolo 1
  1. È costituita, con sede in Crema (Cr), l’Associazione territoriale “CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA”, di seguito denominata Associazione. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall’assemblea straordinaria degli Associati.
  2. Confartigianato Imprese Crema è espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese secondo l’accezione europea, dei settori industriali, commerciali, del terziario e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza della Confartigianato Imprese Crema si estende alle forme di lavoro subordinato ed ai pensionati.
  3. L’ambito territoriale della Confartigianato Imprese Crema coincide con il territorio di Crema e del suo circondario così come rilevabile dalla definizione di “Area Subprovinciale Cremasca” adottata dalla Camera di Commercio di Cremona e/o come definito dalle eventuali deliberazioni degli organismi confederali all’uopo preposti.
  4. Su deliberazione della Giunta Esecutiva, l’Associazione può istituire uffici periferici, delegazioni e/o recapiti in tutti i Comuni del proprio ambito territoriale.

Adesione a Confartigianato Imprese

Articolo 2
  1. L’Associazione aderisce a Confartigianato Imprese – Confederazione nazionale, o Confederazione, secondo le modalità indicate nelle regole confederali e nel presente Statuto.
    Confartigianato Imprese è composto dalle Associazioni Territoriali aderenti, dalle Federazioni Regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali e di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze. Riconosce che l’unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
  2. L’Associazione condivide, persegue ed applica i principi e gli obiettivi dell’azione del Sistema associativo della Confederazione individuati nel “preambolo” dello Statuto Nazionale, che diventa parte integrante del presente Statuto, e si impegna a rispettare le norme di adesione previste dallo Statuto confederale e dal relativo Regolamento d’attuazione.
  3. L’Associazione riconosce che l’adesione al Sistema Confartigianato Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamento e Codice Etico.
  4. L’adesione al sistema Confartigianato Imprese comporta il diritto e il dovere dell’utilizzo della denominazione e del logo confederale, seguito dalle indicazioni specifiche relative alla struttura territoriale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento della Confederazione, con particolare riferimento alla qualifica del soggetto abilitato a detto uso.
  5. In ottemperanza alle disposizione previste dalla Statuto di Confartigianato Imprese, l’Associazione si impegna a mantenere i seguenti requisiti di sistema:
    1. Statuto approvato dagli Organi associativi;
    2. Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e Vice Presidente a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;
    3. Segretario con rapporto di lavoro stabile e diretto con l’Associazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale;
    4. Bilancio preventivo e consuntivo approvati dagli organi a ciò preposti a termini dello Statuto Associativo;
    5. Sede dedicata;
    6. Adeguata rappresentatività conformemente a quanto definito dal Regolamento confederale o dalle deliberazioni adottate degli organismi nazionali a ciò delegati.
  6. La Confartigianato Imprese Crema si impegna altresì ad adempiere ai seguenti obblighi associativi:
    1. osservare lo Statuto, il Regolamento della Confartigianato Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché tutte le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;
    2. assicurare la contribuzione economica al sistema confederale, nazionale e regionale secondo quanto previsto dallo Statuto di Confartigianato Imprese;
    3. inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, l’aggiornamento della composizione degli organi direttivi e il numero degli associati;
    4. inviare entro il 30 settembre di ogni anno alla Confederazione i propri bilanci e quelli degli enti componenti il suo sistema territoriale al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell’interesse delle imprese rappresentate e del sistema associativo della Confartigianato Imprese, accettando nelle forme e negli strumenti ritenuti più opportuni richieste di approfondimento e attività di auditing da parte delle Confederazione;
    5. partecipare alla Federazione Regionale, che è diritto e dovere direttamente connessi con l’adesione alla Confartigianato Imprese e corrispondere, conseguentemente, alla Federazione Regionale il contributo associativo integrativo da questa eventualmente deliberato;
    6. partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno da Giunta Esecutiva nazionale, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza alla Confartigianato Imprese a tutte le imprese associate.

Scopi e finalità

Articolo 3
  1. La Confartigianato Imprese Crema è un soggetto sindacale apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l’obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all’imprenditore e all’impresa di realizzare i propri scopi. L’azione della Confartigianato Imprese Crema mira a promuovere la cultura d’impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.
  2. Al centro dell’azione della Confartigianato Imprese Crema c’è l’impresa. A partire dall’ascolto dei bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese – come singoli e come ceto produttivo e sociale – l’azione politica, sindacale ed organizzativa della Confartigianato Imprese Crema è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell’impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali e istituzionali.
  3. La Confartigianato Imprese Crema si propone in particolare:
    1. individuare, esprimere, rappresentare, e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi istituzione e organizzazione politica, sociale, economica o sindacale a qualsiasi livello.
    2. promuovere, coordinare e coadiuvare l’attività di organizzazioni di categoria costituitesi nel proprio ambito;
    3. difendere le tradizioni dell’artigianato, della piccola e media impresa e del lavoro autonomo promuovendo iniziative atte a potenziare la loro produzione e commercializzazione in Italia e all’estero;
    4. assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l’elevazione professionale della categoria artigiana e dei medi e piccoli imprenditori; di promuovere, con tutti i mezzi possibili, la formazione, la professionalità e gli interessi morali ed economici e l’aggregazione degli imprenditori;
    5. curare lo studio e la risoluzione, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, di problemi relativi alla regolamentazione e disciplina dei rapporti di lavoro della categoria cui appartengono le aziende associate, anche mediante la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro e la trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro;
    6. studiare, tutelare ed assistere le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, legale, economico, giuridico, commerciale, creditizio, previdenziale, sanitario, assicurativo, ecologico, culturale presso qualsiasi altra Organizzazione;
    7. curare la formazione professionale dei titolari, dei collaboratori e dei lavoratori delle imprese associate, delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi del territorio di riferimento;
    8. fornire servizi di assistenza sindacale, tenuta documenti di lavoro, fiscale e amministrativa in genere anche attraverso apposite società di gestione, enti o uffici collaterali;
    9. incrementare, d’intesa anche con le altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell’economia del territorio;
    10. nominare, designare e revocare i rappresentanti degli Artigiani e delle imprese associate in tutti quegli Organismi o Enti presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi delle categorie associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;
    11. redigere, stampare e diffondere notiziari e periodici di informazione, anche di natura non sindacale, per i propri associati e per le imprese e i lavoratori autonomi del territorio di riferimento anche in collaborazione con altri Enti od Associazioni, curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto utile;
    12. promuovere, qualora se ne ravvisasse la necessità e l’opportunità e di concerto con le altre Associazioni territoriali del sistema confederale, forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento dei servizi e delle assistenze prestate ed al potenziamento della presenza dell’Associazione sul territorio di riferimento.
Articolo 4

Su conforme delibera dell’Assemblea generale potrà aderire ad organismi nazionali, regionali, sovra territoriali che abbiano con essa naturale concomitanza di interessi e finalità, mantenendo sempre la propria autonomia amministrativa e organizzativa.

Soci

Articolo 5
  1.  Possono far parte della Confartigianato Imprese Crema, in qualità di soci:
    1. le imprese artigiane, così definite dalle norme vigenti, in qualunque forma siano costituite;
    2. tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo;
    3. i commercianti, le piccole e medie imprese, secondo l’accezione europea, gli operatori economici dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e delle piccole industrie, anche in forma cooperativa, le loro associazioni e i loro consorzi;.
  2. L’Associazione potrà quindi ricevere le adesioni di associazioni, cooperative, consorzi costituti liberamente tra gli aderenti di cui sopra: in questo caso i diritti di socio verranno attribuiti al presidente dell’Ente o ad un suo rappresentante.
  3. Salva diversa valutazione della Giunta Esecutiva, non si può far parte dell’Associazione e contemporaneamente aderire ad altre organizzazioni sindacali analoghe.
Articolo 6
  1. La domanda di ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ed essa implica:
    1. l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dalla normativa associativa, ivi compresi gli eventuali regolamenti e codici;
    2. osservare tutte le disposizioni impartite dagli organi associativi;
    3. il pagamento delle quote sociali e dei contributi nella misura e secondo le modalità che vengono stabilite dagli Organi preposti.
  2. L’iscrizione all’Associazione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi entro il 30 settembre. Per effetto della comunicazione di recesso il rapporto associativo ed i correlati diritti/doveri dell’associato cessano allo scadere del periodo di iscrizione sopra indicato.
  3. L’ammissione ha effetto immediato, salvo venga espresso parere sfavorevole dalla Giunta esecutiva, il cui giudizio motivato, portato a conoscenza dell’interessato, mediante R.R., è appellabile entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
  4. Tutti gli associati, purché in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto di avvalersi dei servizi ed uffici che verranno costituiti dalla Confartigianato Imprese Crema, nonché ad usufruire delle prestazioni di terzi convenzionati con la stessa Associazione o con la Confartigianato Imprese nazionale.
Articolo 7

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola col pagamento dei contributi associativi dell’anno in corso e che non lamentino insolvenze nei confronti dell’Associazione o delle società dalla stessa controllate e collegate. È dovere dell’associato osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Associazione, attenersi scrupolosamente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Codici e Regolamenti adottati dall’Associazione e dalla disciplina associativa.

Articolo 8
  1. La qualità di socio si perde:
    1. per scioglimento dell’Associazione;
    2. per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi associativi, regolamentari e statutari o ad attività lesive dell’interesse dell’Associazione o del buon nome della categoria;
    3. per disdetta o recesso secondo le norme previste dall’art.6;
    4. per cessazione dell’attività imprenditoriale o del lavoratore autonomo.
    5. per mancata regolarizzazione del pagamento della quota associativa o per insolvenza nel confronti dell’Associazione per servizi erogati direttamente o attraverso le società dalla stessa controllate e collegate.
  2. L’esclusione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione di sua iniziativa oppure su proposta anche di un singolo socio.
  3. Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, al Consiglio Direttivo in prima istanza e al Collegio dei probiviri in seconda istanza.

Categorie e gruppi

Articolo 9
  1. I soci sono raggruppati, in base all’attività esercitata, in Categorie che assolvono, nell’ambito dell’Associazione, i compiti inerenti alla rappresentanza della Categoria stessa.
  2. L’attività delle Categoria viene svolta unicamente attraverso i servizi, le strutture e l’azione dell’Associazione ed operano in sintonia con gli obiettivi e le linee di condotta determinata dagli Organi associativi. Le funzioni di Segretario della Categoria sono svolte dal Segretario dell’Associazione o da un funzionario da questi delegato.
  3. In seno ad ogni Categoria i soci, quando raggiungono almeno quindici unità, eleggono ogni quattro anni e con le modalità previste dal “Regolamento Elettorale” adottato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ogni categoria ha diritto ad un rappresentante in più ogni trenta associati o frazioni di trenta.
  4. Ogni categoria che non conti almeno quindici associati elegge un rappresentante in comune con altre categorie affini.
  5. Il rappresentante di Categoria assume anche la qualifica di “Delegato di Categoria”. Le Categorie che esprimono più di un rappresentante nel Consiglio Direttivo provvederanno a nominare tra gli stessi rappresentanti eletti il “Delegato di Categoria”.
  6. Al “Delegato di Categoria” sono attribuite le seguenti funzioni:
    1. curare la rappresentanza e l’efficienza associativa della propria Categoria in sintonia con gli scopi, le finalità e gli indirizzi generali dell’Associazione;
    2. riferire al Consiglio Direttivo in merito alle problematiche e alle iniziative che interessano la Categoria;
  7. Qualora ne fosse accertata la necessità, gli associati di un Comune possono costituire una Delegazione Comunale, che deve tuttavia avere l’approvazione del Consiglio Direttivo.
  8. All’interno dell’Associazione possono inoltre costituirsi Gruppi fra Giovani, Donne, Anziani, i quali si daranno appositi regolamenti in armonia con il presente statuto. Detti Regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e prevedere, tra l’altro, la modalità di designazione di un rappresentante che farà parte dello stesso Consiglio Direttivo con voto deliberativo.

Organi dell'associazione

Articolo 10

Sono Organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. la Giunta Esecutiva,
  4. il Presidente,
  5. il Segretario,
  6. il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico,
  7. il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Articolo 11
  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti dell’Associazione, purché in regola con i contributi associativi, i quali dispongono di un voto ciascuno.
  2. Il socio può conferire per iscritto delega ad un altro socio, ma la stessa persona non può avere più di una delega. La delega deve essere rilasciata dal Socio su apposito modulo predisposto dalla Segreteria dell’Associazione e validata dal Segretario e da un suo delegato.
  3. Non possono partecipare all’Assemblea né sono eleggibili alle cariche sociali gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso o che lamentino insolvenze nei confronti dell’Associazione per servizi erogati direttamente o attraverso le società dalla stessa controllate e collegate.
  4. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 giugno, e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Giunta Esecutiva, o ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri o un terzo degli associati.
  5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva, indifferentemente tramite una o più delle seguenti modalità:
    1. invito spedito tramite posta ordinaria o via telefax o tramite le nuove tecnologie informatiche (mail, sms, ecc);
    2. pubblicazione dell’invito sugli organi di informazione interni all’Associazione, sia cartacei che informatici, e sulla stampa locale anche on line;
    3. mediante affissione dell’avviso di convocazione all’interno della sede dell’Associazione e dei suoi eventuali uffici e recapiti periferici.
    La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà avvenire almeno otto giorni prima della data del suo svolgimento, e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e della materia di trattare.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in Prima Convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e in Seconda Convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentanti aventi diritto di voto.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Segretario dell’Assemblea Ordinaria è di diritto il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza il Segretario sarà scelto dall’Assemblea.
    Per l’Assemblea Straordinaria le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte:
    1. dal Segretario dell’Associazione o da persona nominata dall’Assemblea se le deliberazioni da adottare non implicano modifiche Statutarie;
    2. da un Notaio se le deliberazioni da adottare implicano modiche statutarie
  8. Salvo i casi esplicitamente previsti nel presente Statuto, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti non tenendosi calcolo degli astenuti. Le operazioni di voto avvengono di norma a scrutinio palese o a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali a meno che l’Assemblea all’unanimità non decida diversamente. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Prima di procedere a votazione l’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori tra i propri componenti.
Articolo 12
  1. Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
    1. l’esame e l’approvazione della attività svolta dagli Organi dell’associazione;
    2. l’esame e l’approvazione annuale dei bilanci preventivo e consultivo;
    3. l’esame dei problemi di carattere generale interessanti l’artigianato, la piccola e media impresa e l’organizzazione dell’Associazione, nonché la determinazione delle relative direttive di massima e della adesione ad altre organizzazioni;
    4. la nomina del Collegio dei Probiviri;
    5. le deliberazioni sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un Presidente onorario, anche non socio, che farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
  3. Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
    1. le deliberazioni relative alle modifiche statutarie;
    2. le deliberazioni inerenti lo scioglimento della Confartigianato Imprese Crema, nonché le modalità e i tempi della sua liquidazione;
    3. le deliberazioni su quanto altro non attribuito all’Assemblea Ordinaria.

Consiglio direttivo

Articolo 13
  1. Il Consiglio Direttivo è formato dai Rappresentanti di Categoria, eletti secondo quanto previsto dal precedente art. 8, e dai rappresentanti dei Gruppi Giovani, Donne, e Anziani se designati in base al precedente art. 8. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto anche il Presidente Onorario dell’Associazione qualora nominato dall’Assemblea così come previsto dal precedente art.11, comma 2.
  2. Il Rappresentante di Categoria che risultasse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica.
  3. Al Rappresentante di Categoria che per impedimento, decadenza, dimissioni non potesse più far parte del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il primo dei non eletti della propria Categoria.
  4. Qualora non ci fosse la possibilità di procedere alla surroga del Rappresentante di Categoria tra i non eletti, il Consiglio Direttivo all’unanimità può cooptare un Rappresentante di Categoria tra i Soci della stessa che resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene rinnovato con il rinnovo dei Rappresentanti di Categoria.
Articolo 14
  1. 1 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della materia da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telegraficamente, telefonicamente, via telefax o tramite posta elettronica senza l’osservanza del termine di cui sopra. Entro 15 giorni dalla elezione dei Rappresentanti di Categoria, il Rappresentante eletto con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, o in subordine di età, convoca, a mezzo raccomandata A.R., e presiede, sino alla nomina del Presidente, la prima riunione del Consiglio Direttivo per provvedere agli adempimenti e all’elezione degli Organi associativi di sua competenza.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente e la Giunta Esecutiva. Il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo qualora lo richiedessero con istanza scritta e motivata almeno 1/3 dei suoi componenti.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età. Segretario è di diritto il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza, il Segretario sarà scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la metà più uno dei componenti.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte di norma con votazioni palesi salvo quelle che riguardino le persone, sono prese a maggioranza dei voti non tenendosi conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
  6. Nel corso della prima seduta dopo l’elezione dei Rappresentati di Categoria, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della Giunta Esecutiva, previa determinazione del numero dei componenti, e del Collegio dei Revisori dei Conti.
  7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. concorrere alla attuazione di ogni attività resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l’applicazione delle direttive tracciate dall’Assemblea;
    2. esaminare e coordinare i problemi delle categorie;
    3. deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
    4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e seguire l’andamento amministrativo dell’Associazione;
    5. determinare le quote associative;
    6. eleggere la Giunta Esecutiva e i Revisori dei conti;
    7. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario dell’Associazione;
    8. proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario dell’Associazione;
    9. proporre all’Assemblea, su indicazione della Giunta Esecutiva, le eventuali modifiche al presente Statuto;
    10. deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, l’adozione e le modifiche ai “Regolamenti” associativi e al “Codice Etico di Confartigianato Imprese”.

La giunta esecutiva

Articolo 15
  1. La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta dopo la elezione. La prima riunione della Giunta Esecutiva è convocata, seduta stante, e presieduta, sino alla nomina del Presidente, dal componente eletto con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione o, in subordine, di età.
  2. La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva dovrà essere costituita da rappresentanti di imprese iscritte nella Sezione Speciale Artigiani della Camera di Commercio.
  3. La Giunta Esecutiva si riunisce, di norma, ogni due mesi o ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei suoi Membri.
  4. La Giunta Esecutiva è convocata a mezzo lettera spedita almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, anche telegraficamente, telefonicamente, a mezzo fax o tramite posta elettronica senza l’osservanza dei termini di cui sopra.
  5. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Segretario è di diritto il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza il Segretario sarà scelto tra i Membri di Giunta.
  6. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Membri.
  7. Ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. A richiesta anche di un solo componente della Giunta le votazioni potranno avvenire a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Il Membro di Giunta che risultasse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive dell’organo esecutivo decade automaticamente dalla carica.
  9. Nel corso della sua prima riunione, la Giunta Esecutiva provvede alla nomina tra i suoi Membri, con votazioni separate, del Presidente e del Vice Presidente dell’Associazione. Viene eletto alla carica di Presidente e Vice Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
  10. La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.
Articolo 16

I compiti della Giunta Esecutiva sono:

  1. eleggere il Presidente e il Vice-Presidente dell’Associazione;
  2. proporre al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  3. compiere, di concerto con il Presidente, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia, dalla legge e dal presente Statuto, riservato alla competenza dell’Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
  4. attuare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  5. proporre le quote associative annuali e i contributi che gli associati sono tenuti a versare;
  6. prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell’artigianato, del commercio, della piccola e media impresa, del lavoro autonomo locale e per la tutela delle categorie;
  7. nominare o revocare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere ove di competenza dell’Associazione;
  8. proporre al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche al presente Statuto, l’adozione di nuovi Regolamenti e le modifiche al Codice Etico della Confartigianato e ai “Regolamenti” adottati dall’Associazione;
  9. assumere e licenziare il personale dell’Associazione;
  10. deliberare l’apertura o la soppressione di uffici zonali o recapiti in altri centri dell’Ambito Territoriale di competenza.

La Giunta Esecutiva potrà delegare determinati poteri di propria competenza al Presidente od a un Consigliere.

Il presidente

Articolo 17
  1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto dalla Giunta Esecutiva al suo interno nel corso della prima riunione dopo la nomina da parte del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli Associati, a terzi e in giudizio. Potrà stare in giudizio con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo nell’interesse dell’Associazione davanti a ogni ordine di magistrati sia come attore sia come convenuto.
  3. In caso di assoluta urgenza il Presidente può esercitare le funzioni e i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo con obbligo di portare a ratifica le decisioni assunte nella prima riunione utile degli organi surrogati.
  4. Il Presidente provvede all’attuazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea Generale e vigila su tutto l’andamento degli uffici dell’Associazione.
  5. Il Presidente rappresenta l’Associazione e gli associati, nella loro globalità, nei confronti di ogni Amministrazione o Autorità e di altre Organizzazioni di livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
  6. Il Presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dell’Associazione nei tempi e con le modalità previste dal presente Statuto.
  7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente.

Il segretario

Articolo 18
  1. Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e, oltre al Presidente, ha la rappresentanza sindacale dell’Associazione.
  2. Il Segretario dell’Associazione dovrà essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal Regolamento della Confartigianato Imprese ed essere iscritto nel relativo elenco tenuto dalla confederazione nazionale.
  3. Il Segretario attua le disposizioni adottate dalla Presidenza, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo a cui propone la soluzione e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
  4. Il Segretario partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi sociali dell’Associazione.
  5. Egli sovraintende a tutti gli uffici dell’Associazione ed è responsabile del buon andamento dei servizi; è capo del personale e ne risponde della disciplina; ha la firma della corrispondenza e degli atti per l’ordinario funzionamento degli Uffici.
  6. Cura i rapporti con i vari Uffici Confederali e della Federazione Regionale, con gli Enti Economici Pubblici e Privati, le Organizzazioni Imprenditoriali, i Sindacati dei Lavoratori e con tutti gli altri soggetti economici, sociali e politici operanti a livello locale.

Revisore unico o collegio dei revisori dei conti

Articolo 19
  1. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, o il Revisore Unico nella prima seduta dopo l’elezione dei Rappresentanti di Categoria. La durata della carica è fissata in quattro anni.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al suo interno un Presidente.
  3. Sia il Revisore Unico che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere iscritti nell’albo dei revisori contabili.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e rivede i bilanci predisposti per l’approvazione controfirmandoli.
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, può partecipare alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’Associazione senza diritto di voto. Possono essere anche non soci dell’Associazione.

Collegio dei probiviri

Articolo 20
  1. Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, preferibilmente non iscritti all’Associazione, è eletto dall’Assemblea dell’Associazione e dura in carica quattro anni. I componenti del Collegio sono rieleggibili
  2. Nel corso della prima seduta, il Collegio designa tra i propri membri effettivi un Presidente.
  3. Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
    1. risolvere i contrasti di particolare gravità che potranno sorgere tra i Soci e tra questi e gli Organi direttivi;
    2. decidere circa la negata ammissione degli aderenti all’Associazione;
    3. decidere le controversie che sorgessero per interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie.
  4. Il Collegio dei Probiviri dovrà essere scelto fra persone di comprovata moralità ed esperienza, per la loro maggioranza possibilmente in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche, che non ricoprano altri incarichi negli Organi Direttivi dell’Associazione.
  5. Gli associati sono obbligati a rivolgersi al Collegio dei Probiviri per l’esperimento di un tentativo di conciliazione per tutte le controversie che riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o contenute nelle deliberazioni assunte dagli Organi Associativi, nonché ogni altra controversia di qualsiasi natura, anche economica, che possa insorgere tra l’Associazione e l’associato.
  6. Il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o deposito di memorie. Dell’esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale, sottoscritto dalle parti, e trasmesso al Presidente dell’Associazione.
    Qualora il tentativo di conciliazione sortisse esito negativo, il Collegio dei Probiviri provvede comunque alla stesura di un verbale che dà conto dell’attività conciliativa svolta e delle posizioni assunte dalle parti all’esito della procedura. Il predetto verbale viene inviato alle parti le quali sono tenute a devolvere la decisione della controversia ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri dei quali: uno nominato da una parte, uno nominato dall’altra ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cremona. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice di rito civile.

Norme generali

Articolo 21
  1. Tutte le cariche sociali dell’Associazione hanno la durata di quattro anni e sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi di spesa riconosciuti dalla Giunta Esecutiva.
  2. Possono essere eletti alle cariche sociali i titolari, i rappresentati legali e i singoli soci delle imprese associate. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno essere rappresentanti di impresi iscritte nella Sezione Speciale Artigiani della Camera di Commercio.
  3. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere eletti nella stessa carica per non più di due mandati quadriennali consecutivi. Detto limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo mandato consecutivo, con deliberazione di almeno i 2/3 (due/terzi) dei componenti degli organi elettivi. Nel caso di sostituzione del Presidente o del Vice Presidente nel corso del mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per Statuto.
  4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono essere individuati anche tra persone non socie dell’Associazione.
  5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici, nonché con le seguenti cariche istituzionali:
    1. Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;
    2. Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
    3. Presidente, Consigliere, Assessore Area Vasta (ex Provincia);
    4. Sindaco, Consigliere Comunale, Assessore in comuni con più di 30.000 abitanti, salve più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio direttivo.
    Le cariche sopra menzionate sono altresì incompatibili con incarichi di rappresentanza in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato Imprese.
  6. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale e dalla stessa deliberate.
  7. Tutti i soggetti chiamati a rappresentare l’Associazione Territoriale, e di conseguenza il Sistema Confederale, sono tenuti ad agire in conformità alle indicazioni, agli orientamenti ed alle direttive degli organi associativi dei livelli competenti.

Patrimonio

Articolo 22
  1. Il Patrimonio è costituito:
    1. dai beni mobili, immobili e valori di proprietà dell’Associazione e da valori acquisiti a seguito di acquisto;
    2. dagli avanzi di gestione;
    3. dalle somme destinate a formare speciali riserve o fondi, finché non siano state erogate;
    4. dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalla eventuale devoluzione dei beni, fatta a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione stessa.
    Gli immobili di proprietà della Confartigianato Imprese Crema possono essere alienati solo a condizione che le somme incassate vengano utilizzate esclusivamente per le esigenze operative della Associazione stessa e, possibilmente, per lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività associativa sul territorio.
Articolo 23
  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    1. quote di tesseramento annuale e da quote associative aggiuntive;
    2. contributi associativi e di categoria;
    3. qualunque altra erogazione che i soci facciano con l’intento di sopperire alle esigenze organizzative e funzionali dell’Associazione;
    4. somme ricavate da atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
    5. interessi attivi e da altre rendite patrimoniali.
Articolo 24
  1. Per ciascun anno sociale sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Divieto di distribuzione degli utili

Articolo 25

La Confartigianato Imprese Crema non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Regolamenti

  1. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può approvare un Regolamento di Attuazione del presente Statuto e qualsiasi altro Regolamento funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e al corretto ed efficiente espletamento dell’attività associativa.
  2. Il “Regolamento Elettorale” per il rinnovo dei Rappresentati di Categoria e i Regolamenti dei Gruppi Giovani, Donne e Anziani, qualora costituiti, sono approvati dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva, così come previsto dal precedente art. 9, comma 3 e 7.
  3. È altresì parte integrante del presente Statuto il “Codice Etico di Confartigianato”.
  4. Le modifiche al Codice Etico della Confartigianato, al Regolamento di Attuazione dello Statuto, al Regolamento Elettorale e dei Gruppi Giovani, Donne e Anziani e agli altri eventuali Regolamenti sono adottati dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.

Sanzioni

Articolo 27

Le violazioni al Codice Etico della Confartigianato, adottato dalla Confartigianato Imprese Crema, ed in particolare alle norme di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, come disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Statuto delle Imprese” sono sanzionate con la perdita della qualifica di Socio e l’immediata espulsione dal sistema Associativo e Confederale.

Norme finali e transitorie

Articolo 28

Le eventuali modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei 3/5 dei votanti.

Articolo 29
  1. La Confartigianato Imprese Crema potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Tale deliberazione deve essere assunta con una maggioranza di 3/4 di tutti gli Associati aventi diritto di voto. L’Assemblea provvederà a nominare un liquidatore e detterà le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali della Confartigianato Imprese Crema, fatta salva la destinazione a favore dell’artigianato locale.
  2. L’eventuale unificazione con altre Associazioni deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato Imprese.

Il presente Statuto è stato redatto con atto costitutivo del 3 gennaio 1959 e modifiche deliberate dalle Assemblee Straordinarie del 4 aprile 1976, del 6 novembre 1997, del 10 marzo 2005, del 20 dicembre 2012 e del 21 giugno 2015.

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