LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE IN LOMBARDIA (ZONA ROSSA) DA VENERDI' 6 NOVEMBRE A GIOVEDI' 3 DICEMBRE
05/11/2020
In riferimento alle nuove disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si riportano di seguito le misure in vigore in Lombardia (“Zona Rossa”) da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre pp.vv (salvo modifiche che verranno tempestivamente comunicate):
- Su tutto il territorio nazionale vietati gli spostamenti (coprifuoco) dalle 22 alle 5 del giorno successivo. In Lombardia (zona rossa) vietati gli spostamenti in entrata e uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire l’autocertificazione di cui si allega il modello predisposto dal Ministero dell’Interno.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’elenco che si allega, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei generi alimentari e beni di prima necessità.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di:
1) lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia,
2) attività delle lavanderie industriali,
3) altre lavanderie-tintorie,
4) servizi di pompe funebri e attività connesse,
5) servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Chiusi, pertanto, centri estetici, tatuatori, piercing e toelettatori.
- Nessuna limitazione è prevista per le attività di artigianato, edilizia, industria e servizi non compresi nelle categorie sopra elencate.