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GREEN PASS: LE NOVITA' DAL 1 SETTEMBRE PER TRASPORTI E SCUOLA

Dal primo settembre l’obbligo del possesso del Green Pass è stato esteso in tutta Italia anche per viaggiare su alcuni mezzi del trasporto pubblico e nell’ambito scolastico.

Ecco cosa prevede la norma.

TRASPORTI

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (sono esclusi quindi i treni regionali);

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti. La mascherina è sempre obbligatoria.

Il Green Pass non è obbligatorio nel trasporto pubblico locale, sia nelle regioni in zona bianca sia in zona gialla. I taxi e i noleggi di auto con conducente sono considerati trasporti locali e quindi, per accedervi, il Green Pass non è richiesto.

SCUOLA

Nell’anno scolastico 2021-2022, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

Per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, è previsto

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomi respiratori o temperatura superiore ai 37,5 °.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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